Confisca per equivalente e principio di responsabilità solidale "nel mirino" della Corte europea dei diritti dell’uomo.

In discussione la "proporzionalità" della confisca per equivalente solidale

La Corte europea ha comunicato al Governo Italiano alcuni ricorsi riuniti in materia di confisca penale.

I casi riguardano la confisca per equivalente quando gli importi confiscati superano significativamente i profitti effettivamente ricevuti dai singoli individui coinvolti.

I ricorrenti hanno contestato la mancanza di una base giuridica prevedibile per tali misure, evidenziando come la confisca applicata sia stata sproporzionata rispetto ai proventi individuali. Le questioni principali vertono su:

1.    Interpretazione delle Leggi Nazionali: La confisca di proventi per equivalente può essere considerata una sanzione? Esiste una legge sufficientemente chiara che ne giustifichi l'applicazione?

2.   Principio di Responsabilità Solidale: È compatibile con la Convenzione dei Diritti dell'Uomo punire un individuo per reati commessi da altri, attraverso la confisca dell’intero profitto?

3.   Proporzionalità della Confisca: La confisca rispetta i criteri di proporzionalità previsti dalla Convenzione? È necessaria una valutazione individualizzata dei profitti ricevuti?

I quesiti formulati alle parti dalla Corte sono i seguenti:

«1. Tenendo conto della qualificazione della misura contestata da parte dei tribunali nazionali, la confisca dei proventi di reato per equivalente può essere considerata una sanzione ai sensi dell'articolo 7 § 1 della Convenzione (vedi, per principi generali, G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia [GC], nn. 1828/06 e altri 2, § 211 ss., 28 giugno 2018; vedi anche Vannucci c. San Marino (dec.), n. 33898/15, § 41, 28 marzo 2017; confronta e contrasta Voiculescu c. Romania, n. 5325/03, §§ 12-13, 3 febbraio 2009)?

Se sì: 1.1 La confisca dei proventi di reato per equivalente era basata su una legge sufficientemente prevedibile, come interpretata dai tribunali nazionali (vedi, ad esempio, Corte di Cassazione, sentenza n. 26654 del 27 marzo 2008 e n. 33282 del 19 luglio 2012)? 1.2 Tenendo conto del principio di responsabilità solidale, i ricorrenti sono stati puniti per un reato commesso da altre persone, in violazione dell'articolo 7 della Convenzione (vedi G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia [GC], nn. 1828/06 e altri 2, §§ 246 e 270-272, 28 giugno 2018)?;

1.    La confisca dei beni dei ricorrenti era conforme alle condizioni previste dalla legge, come richiesto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione? In particolare, la confisca di tutti i proventi dei reati, sulla base del principio di responsabilità solidale, era sufficientemente prevedibile (vedi, ad esempio, Corte di Cassazione, sentenza n. 26654 del 27 marzo 2008 e Corte di Cassazione, sentenza n. 33282 del 19 luglio 2012)?

2.    La confisca di tutti i proventi dei reati, sulla base del principio di responsabilità solidale, era proporzionata allo scopo perseguito, come richiesto dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione (vedi G.I.E.M. S.R.L. e altri, citato sopra, § 301)? Le autorità nazionali erano tenute a effettuare una valutazione individualizzata della proporzionalità della confisca, tenendo conto dei profitti effettivamente ricevuti dai ricorrenti (vedi, mutatis mutandis, Rummi c. Estonia, n. 63362/09, § 108, 15 gennaio 2015)?».

La soluzione che la Corte europea offrirà ai casi prospettati dovrà necessariamente confrontarsi con i temi della prevedibilità, colpevolezza e proporzionalità.

Molto dipenderà dai singoli casi.

La questione della responsabilità solidale è, difatti, complessa. In precedenti decisioni, la Corte ha ritenuto che un individuo non dovrebbe essere punito per un reato commesso da altri, a meno che non ci sia stata una chiara partecipazione o colpa individuale. Ciò potrebbe portare la Corte a scrutinare attentamente se l'applicazione della responsabilità solidale sia stata giustificata e proporzionata. La Corte di solito esamina la proporzionalità della confisca in relazione all'obiettivo legittimo perseguito. Potrebbe valutare se la confisca di beni oltre i profitti effettivi sia eccessiva e se le autorità nazionali abbiano considerato adeguatamente il  beneficio economico realmente ottenuto dai ricorrenti. La CEDU potrebbe richiedere un bilanciamento tra gli obiettivi di interesse pubblico e i diritti individuali dei ricorrenti.

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