MISURE DI PREVENZIONE: IL REGIME PRESUNTIVO VALE PER GLI ACQUISTI ANTECEDENTI IL QUINQUENNIO

Cassazione penale, sez. V,  sentenza n. 5350/2024

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Avvocato Marco Lo Giudice ed annullato il provvedimento di confisca ai danni dell'ex coniuge del proposto. La Ricorrente aveva ottenuto, infatti, la nullità matrimoniale.


Con il primo motivo di ricorso era stata denunciata l'erronea applicazione dell'art. 2-bis, terzo comma, legge n. 575 del 1965 e dell'art. 8 del Concordato del 18/02/1984, in quanto, nell'applicare la presunzione di fittizia intestazione, il decreto impugnato

non aveva tenuto conto della sentenza ecclesiastica, efficace nella Repubblica italiana, che aveva dichiarato nullo, ex tunc, il matrimonio della ricorrente con il proposto, ritenendo apoditticamente una convivenza tra i due e senza considerare che la presunzione citata non può essere applicata al caso di specie, essendo gli acquisti anteriori al quinquennio dalla proposta.


Ritenendo assorbita la questione del rapporto tra sentenza ecclesiastica delibata e giudizio di prevenzione, la sentenza che si segnala ha affermato che "il termine di riferimento da cui far decorrere il quinquennio utile per le indagini riguardanti i conviventi del proposto a norma dell'art. 19 del d.lgs. n. 159 del 2011 (che ripropone la norma di cui all'art. 2- bis, comma 3, cit.), corrisponde alla data nella quale il rappresentante della pubblica accusa propone istanza per l'applicazione del sequestro o della confisca nei confronti del destinatario della misura, in quanto le investigazioni relative ai terzi sono comunque finalizzate alla ricostruzione del patrimonio del soggetto investito in via principale dalla richiesta (Sez. 1, n. 12987 del 29/01/2014, Scerbo, Rv. 259169 - 01). Nel caso di specie, come si desume dal decreto di primo grado, la proposta risale al 03/08/2011, sicché è di tutta evidenza che la convivenza tra la ricorrente e il proposto (e a fortiori l'epoca di acquisto degli immobili in questione) è ben anteriore al quinquennio stabilito dalla legge, il che - come rilevato anche dal P.G. presso questa Corte - esclude, anche ritenendo assorbite le ulteriori doglianze proposte con il motivo, l'applicabilità del regime presuntivo valorizzato dal decreto impugnato".



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Viola l'equo processo il mancato pagamento di crediti accertati all'esito di un processo
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La Corte europea dei diritti dell’uomo ha comunicato la decisione nel caso Corrias c. Italia (Ricorso n. 49393/20) con la quale ha ritenuto violato l’art. 6 § 1 CEDU in relazione alla mancanza di pubblicità del procedimento di riparazione dell’ingiusta detenzione. La Corte ha radiato dal ruolo il ricorso, patrocinato dall’Avv. Marco Lo Giudice, dopo aver preso atto della dichiarazione unilaterale del Governo italiano che aveva riconosciuto la violazione. Al ricorrente è stata riconosciuta la somma, a titolo di equa soddisfazione, pari a 600 euro. La decisione ribadisce quanto affermato sin dal 2012 con la sentenza Lorenzetti c. Italia circa l’obbligo di riconoscere il diritto di sollecitare lo svolgimento pubblico dell’udienza nel giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione. («La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre l’Italie la nature et l’étendue de l’obligation, pour l’État défendeur, de reconnaître aux justiciables le droit de se voir offrir la possibilité de solliciter une audience publique dans le cadre des procédures en réparation à la suite d’une détention préventive injuste (Lorenzetti c. Italie, no 32075/09, §§ 34-35, 10 avril 2012) ainsi que dans le cadre des procédures visant l’application des mesures de prévention patrimoniales (Bocellari et Rizza c. Italie, no 399/02, §§ 34-41, 13 novembre 2007, Perre et autres c. Italie, no 1905/05, §§ 23-26, 8 juillet 2008, Bongiorno et autres c. Italie, no 4514/07, §§ 27-30, 5 janvier 2010, Leone c. Italie, no 30506/07, §§ 26-29, 2 février 2010, et Capitani et Campanella c. Italie, no 24920/07, §§ 26-29, 17 mai 2011). Lorsque la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, elle a considéré que les constats de violation constituaient une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants (Lorenzetti c. Italie, précité, § 52, Frascati c. Italie (déc.), no 5382/08, § 20, 13 mai 2014, et Cacucci et Sabatelli c. Italie (déc.), no 29797»).
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