MISURE DI PREVENZIONE: IL REGIME PRESUNTIVO VALE PER GLI ACQUISTI ANTECEDENTI IL QUINQUENNIO
Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 5350/2024

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Avvocato Marco Lo Giudice ed annullato il provvedimento di confisca ai danni dell'ex coniuge del proposto. La Ricorrente aveva ottenuto, infatti, la nullità matrimoniale.
Con il primo motivo di ricorso era stata denunciata l'erronea applicazione dell'art. 2-bis, terzo comma, legge n. 575 del 1965 e dell'art. 8 del Concordato del 18/02/1984, in quanto, nell'applicare la presunzione di fittizia intestazione, il decreto impugnato
non aveva tenuto conto della sentenza ecclesiastica, efficace nella Repubblica italiana, che aveva dichiarato nullo, ex tunc, il matrimonio della ricorrente con il proposto, ritenendo apoditticamente una convivenza tra i due e senza considerare che la presunzione citata non può essere applicata al caso di specie, essendo gli acquisti anteriori al quinquennio dalla proposta.
Ritenendo assorbita la questione del rapporto tra sentenza ecclesiastica delibata e giudizio di prevenzione, la sentenza che si segnala ha affermato che "il termine di riferimento da cui far decorrere il quinquennio utile per le indagini riguardanti i conviventi del proposto a norma dell'art. 19 del d.lgs. n. 159 del 2011 (che ripropone la norma di cui all'art. 2- bis, comma 3, cit.), corrisponde alla data nella quale il rappresentante della pubblica accusa propone istanza per l'applicazione del sequestro o della confisca nei confronti del destinatario della misura, in quanto le investigazioni relative ai terzi sono comunque finalizzate alla ricostruzione del patrimonio del soggetto investito in via principale dalla richiesta (Sez. 1, n. 12987 del 29/01/2014, Scerbo, Rv. 259169 - 01). Nel caso di specie, come si desume dal decreto di primo grado, la proposta risale al 03/08/2011, sicché è di tutta evidenza che la convivenza tra la ricorrente e il proposto (e a fortiori l'epoca di acquisto degli immobili in questione) è ben anteriore al quinquennio stabilito dalla legge, il che - come rilevato anche dal P.G. presso questa Corte - esclude, anche ritenendo assorbite le ulteriori doglianze proposte con il motivo, l'applicabilità del regime presuntivo valorizzato dal decreto impugnato".

