Soppressione del Corpo forestale dello Stato: accolto il reclamo collettivo.

soppressione corpo forestale
Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, con una decisione del 3 luglio 2019, resa pubblica a novembre, accogliendo il reclamo collettivo presentato dagli avvocati Egidio Lizza e Marco Lo Giudice, ha giudicato che l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato (CFS) nell'Arma dei Carabinieri ha violato i diritti sociali dei dipendenti che, divenendo personale militare, hanno perso le libertà sindacali prima garantite.
Vai al sito del Comitato Europeo per consultare la decisione e tutti i documenti inerenti il reclamo collettivo www.coe.int
Per ulteriori approfondimenti consulta l'articolo pubblicato su Il Sole 24 ore "Comitato Europeo Diritti Sociali: violati i diritti sociali dei forestali"
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Autore: Marco Lo Giudice 21 novembre 2022
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha comunicato la decisione nel caso Corrias c. Italia (Ricorso n. 49393/20) con la quale ha ritenuto violato l’art. 6 § 1 CEDU in relazione alla mancanza di pubblicità del procedimento di riparazione dell’ingiusta detenzione. La Corte ha radiato dal ruolo il ricorso, patrocinato dall’Avv. Marco Lo Giudice, dopo aver preso atto della dichiarazione unilaterale del Governo italiano che aveva riconosciuto la violazione. Al ricorrente è stata riconosciuta la somma, a titolo di equa soddisfazione, pari a 600 euro. La decisione ribadisce quanto affermato sin dal 2012 con la sentenza Lorenzetti c. Italia circa l’obbligo di riconoscere il diritto di sollecitare lo svolgimento pubblico dell’udienza nel giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione. («La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre l’Italie la nature et l’étendue de l’obligation, pour l’État défendeur, de reconnaître aux justiciables le droit de se voir offrir la possibilité de solliciter une audience publique dans le cadre des procédures en réparation à la suite d’une détention préventive injuste (Lorenzetti c. Italie, no 32075/09, §§ 34-35, 10 avril 2012) ainsi que dans le cadre des procédures visant l’application des mesures de prévention patrimoniales (Bocellari et Rizza c. Italie, no 399/02, §§ 34-41, 13 novembre 2007, Perre et autres c. Italie, no 1905/05, §§ 23-26, 8 juillet 2008, Bongiorno et autres c. Italie, no 4514/07, §§ 27-30, 5 janvier 2010, Leone c. Italie, no 30506/07, §§ 26-29, 2 février 2010, et Capitani et Campanella c. Italie, no 24920/07, §§ 26-29, 17 mai 2011). Lorsque la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, elle a considéré que les constats de violation constituaient une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants (Lorenzetti c. Italie, précité, § 52, Frascati c. Italie (déc.), no 5382/08, § 20, 13 mai 2014, et Cacucci et Sabatelli c. Italie (déc.), no 29797»).
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